Il "Porcellum" altera gli equilibri istituzionali. Parola alla Consulta

“E’ dubbio che l’opzione seguita dal legislatore costituisca il risultato di un bilanciamento ragionevole e costituzionalmente accettabile tra i diversi valori in gioco”. Così la I sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata questo pomeriggio, chiamando in causa la Consulta per valutarne la legittimità costituzionale, sulla legge elettorale Calderoli istituita nel 2005. Piazza Cavour definisce "rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate in giudizio, tutte incidenti sulle modalità di esercizio della sovranità popolare" garantite dagli art. 1, comma 2, e il 67 della Costituzione. Leggi Trattativa stato-mafia, anche Napolitano nella lista dei testimoni
5 AGO 20
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“E’ dubbio che l’opzione seguita dal legislatore costituisca il risultato di un bilanciamento ragionevole e costituzionalmente accettabile tra i diversi valori in gioco”. Così la I sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata questo pomeriggio, chiamando in causa la Consulta per valutarne la legittimità costituzionale, sulla legge elettorale Calderoli istituita nel 2005. Piazza Cavour definisce "rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate in giudizio, tutte incidenti sulle modalità di esercizio della sovranità popolare" garantite dagli art. 1, comma 2, e il 67 della Costituzione".

Al centro della questione, per la Suprema corte, ci sarebbe il premio di maggioranza, “un meccanismo premiale che, da un lato, incentivando (mediante una complessa modulazione delle soglie di accesso alle due Camere) il raggiungimento di accordi tra le liste al fine di accedere al premio, contraddice l'esigenza di assicurare la governabilità, stante la possibilità che, anche immediatamente dopo le elezioni, la coalizione beneficiaria del premio si sciolga o i partiti che ne facevano parte ne escano (con l'ulteriore conseguenza che l'attribuzione del premio, se era servita a favorire la formazione di un governo all'inizio della legislatura, potrebbe invece ostacolarla con riferimento ai governi successivi basati un coalizioni diverse).

“Dall'altro -prosegue ancora la Suprema Corte- esso provoca una alterazione degli equilibri istituzionali, tenuto conto che la maggioranza beneficiaria del premio è in grado di eleggere gli organi di garanzia che, tra l'altro, restano in carica per un tempo più lungo della legislatura". Per quanto riguarda il premio previsto per il Senato la suprema Corte ha "dubbi di legittimità costituzionale per la mancanza di una soglia minima di voti" e per "un meccanismo irrazionale che di fatto contraddice lo scopo della governabilità". Per i giudici, "il risultato è una sommatoria casuale dei premi regionali che finiscono per elidersi tra di loro e possono addirittura rovesciare il risultato ottenuto dalle liste e coalizioni su base nazionale".